| Regolamento 2012 |
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Il presente regolamento interno relativo alla stagione di pesca 2012 ha ottenuto il visto di approvazione ai sensi dell’art. 18 del regolamento provinciale della pesca.
CONCESSIONE BASSO SARCA
ESERCIZIO DELLA PESCA E COMPORTAMENTO DEL PESCATORE
L'esercizio della pesca nelle acque in concessione all'associazione è legato al possesso da parte del pescatore della licenza di pesca, della validità della quale si rende garante e responsabile, di permesso e relativo libretto uscite e controllo catture. Detti documenti sono strettamente personali. Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore è obbligato ad esibire i documenti sopraccitati. Per le segnalazioni delle violazioni in materia di pesca si richiama l’Art. 21 della legge 60/78. “Sono incaricati dell’osservanza dalla legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla pesca, gli agenti designati dalle Associazioni o società titolari di concessioni di pesca”. Il pesce trattenuto deve essere conservato sul posto, riposto in un idoneo contenitore personale e non è cumulabile con quello di altri pescatori. E' vietato acquistare, vendere e permutare il pescato nonché abbandonare rifiuti, di qualsiasi genere, lungo le rive. Durante l'anno il pescatore è tenuto a rispettare eventuali divieti di pesca posti in essere in occasione di gare organizzate dall'Associazione; la stessa non risponde e declina qualsiasi responsabilità a cose e persone per incidenti provocati nell’esercizio della pesca. Si raccomanda il massimo rispetto delle proprietà altrui.
ACQUE IN CONCESSIONE E ZONE DI PESCA
Le acque in concessione all'Associazione sono le seguenti: Acque correnti: Fiume Sarca dalla passerella del Limarò alla foce con il lago di Garda, Rimone I°, Rimone II°, torrente Varone, Varoncello, Albola, Salagone, Salone, Saloncello, Bordellino, Galanzana, Magnone, Rio Secco, Acqua Fredda, Roggia di Vezzano, Roggia di Calavino, Roggia di Ranzo.
Acque ferme: lago di S. Massenza, lago di Toblino, lago di Cavedine, lago di Lagolo e lago di Tenno.
Le stesse si suddividono, ai fini dell'esercizio della pesca, nelle zone qui sotto riportate.
APERTURA E CHIUSURA ACQUE
La pesca è altresì consentita tutti i giorni festivi anche se non ricadenti nelle giornate di apertura riportate nella sovracitata tabella, ad esclusione delle zone M – P – Q – R – S – T. Tutte le acque in concessione sono chiuse alla pesca dal 1° ottobre fino alla data di apertura sopra specificata ad esclusione della zona F – che rimane aperta fino al 31 ottobre.
STRUMENTI ED ESCHE
BANDITE, BIOTOPI E ALTRE ZONE SOGGETTE A NORME PARTICOLARI
I pescatori sono tenuti al rispetto delle bandite di pesca segnalate in corrispondenza di dighe o sbarramenti. Le zone soggette a particolari norme sono segnalate in modo da consentirne l'individuazione da parte del pescatore. Sono zone soggette a particolari norme le seguenti porzioni di acque:
In seguido alla convenzione in essere fra l’Associazione Pescatori Basso Sarca e Hydro Dolomiti Enel Srl inerente l’utilizzo del canale Enel di Dro, per l’accrescimento a titolo sperimentale della trota Lacustre, essendo tale area proprietà privata di Hydro Dolomiti Enel Srl, di comune accordo si stabilisce che l’accesso al canale e la pesca sono tassativamente vietati.
LIMITI DI CATTURA, MISURE MINIME, PERIODI DI ESERCIZIO E DIVIETO DI PESCA
Per i salmonidi è consentita la cattura massima di 5 pezzi al giorno e di 200 (duecento) pezzi anno. Limiti di cattura giornaliera: Max 4 Coregoni - max 2 trote marmorata escluso il Limarò - max 1 trota lacustre - max 2 temoli - max 3 Salmerino Alpino - max 3 lucci - max 20 Persico Reale. N.B. Catturato il quarto (4) Coregone cessa la validità del permesso (per la giornata) e la pesca è vietata per qualsiasi specie. Catturato il quinto (5) salmonide cessa la validità del permesso (per la giornata) e la pesca è vietata per qualsiasi specie. E’ vietato segnare il pesce, sull’apposito spazio adibito a segna capi, prima della cattura. La misura del pesce va presa dall'apice della testa all'estremità della pinna caudale. I pesci di misura inferiore alla minima prescritta eventualmente catturati vanno liberati con la massima cura bagnandosi le mani prima di toccarli. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza, possibilmente senza estrarre il pesce dall’acqua.
Devono essere rispettate le misure minime e i periodi di divieto stabiliti nella seguente tabella:
Permessi - libretto uscite e controllo catture
Sono rilasciati permessi associativi annuali e giornalieri, detti permessi, se non diversamente specificato, sono personali e non cedibili. Il rilascio del permesso annuale è subordinato al pagamento della quota associativa e alla presentazione della licenza di pesca in regola. Il suo rinnovo è legato oltre a quanto sopra ricordato anche alla restituzione del libretto uscite e catture debitamente compilato entro il 30 novembre e alla mancanza di provvedimenti disciplinari pendenti a carico del richiedente. I permessi giornalieri sono ottenibili, previa presentazione della licenza di pesca in regola e dietro versamento della quota fissata per gli stessi. Detti permessi non sono rilasciabili ai detentori di permesso annuale. Il libretto uscite e controllo catture costituisce parte integrante del permesso; sul libretto, prima di iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare, con inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate sul libretto stesso la data e la zona di pesca e, di volta in volta, i capi catturati. La sottrazione, lo smarrimento, la distruzione del libretto devono essere tempestivamente dichiarati dal pescatore all'Associazione che lo ha rilasciato. A fine stagione, prima della riconsegna dello stesso, va compilata la tabella di riepilogo delle catture.
Provvedimenti disciplinari
Per la violazione accertata del presente regolamento si applicano i provvedimenti disciplinari che seguono; il permesso sarà immediatamente ritirato dal guardiapesca e depositato presso il Responsabile della commissione disciplinare o la sede sociale. Alla scadenza della sanzione il socio provvederà al suo ritiro. Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Riva e Trento. a) Per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza, o con la licenza scaduta o senza abilitazione alla pesca: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno; b) per chiunque eserciti la pesca con reti, o materiale esplosivo, con corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica: ritiro del permesso da 1 a 3 anni; c) per ogni esemplare di salmonide catturato oltre il limite giornaliero di catture: ritiro del permesso da 1 a 3 mesi; d) per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi; e) per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno; f) per chiunque eserciti la pesca nelle bandite: ritiro del permesso da 1 mesi a 1 anno; g) per chiunque effettui immissioni abusive di specie ittiche: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno; h) per chiunque non segni la zona, la giornata, le singole catture effettuate: ritiro del permesso da 1 a 2 mesi; i) per ritardata consegna o incompleta compilazione del libretto uscite e controllo catture: ritardato rilascio del permesso successivo da 1 a 2 mesi; l) per mancata riconsegna del libretto uscite e catture: ritardato rilascio del permesso successivo da 2 a 4 mesi; m) per pesca con pasturazione in zone non consentite: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi; n) pesca con più canne del consentito: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi; o) pesca con ecoscandaglio: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno; p) chiunque si rechi a pescare nel Canale Enel di Dro sarà perseguito in base all’art. 637 del c.p.
N.B. Per le infrazioni non elencate nei provvedimenti disciplinari sarà compito della commissione stabilire i provvedimenti da adottare. Per le infrazioni non sarà tenuto conto del periodo di chiusura della pesca, ed il tempo effettivo del ritito del permesso sarà calcolato tenendo conto del reale periodo di pesca.
Si rammenta che per le infrazioni rilevate sulle acque del fiume Sarca loc. Limarò e in zona GNK (No Kill), i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.
La commissione disciplinare è a disposizione il secondo venerdì di ogni mese dalle ore 19,30 alle ore 20,30 presso il la sede sociale al Lago Bagatol di Dro (TN) per espletare le eventuali infrazioni disciplinari. Tutti i casi contemplati e riconosciuti recidivi raddoppiano le sanzioni, fino al ritiro definitivo del permesso sociale. Ogni pescatore associato è invitato a segnalare qualsiasi infrazione riscontrata sulle acque in concessione al personale di vigilanza o ai componenti il direttivo. Si fa obbligo ad ogni pescatore di mantenere un rapporto rispettoso con l'ambiente evitando di lasciare sul posto di pesca carte, plastica o qualsiasi altro rifiuto.
L’associazione si riserva, comunque, di chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dei contravventori.
Ulteriori norme integrative
Regolamento per le barche autorizzate a pescare nei laghi di Cavedine e S. Massenza.
1) L’Associazione Pescatori Basso Sarca consente l’uso della pesca con natante: barca a remi e vela. Per il solo lago di Cavedine è consentito avere a bordo il motore da utilizzarsi nei termini consentiti dalla legge Provinciale in materia, è tassativamente vietato l’utilizzo dello stesso durante l’azione di pesca. 2) E' fatto obbligo ad ogni possessore di barca o natante ad essere assicurato contro ogni rischio per l'uso dello stesso nelle acque in nostra concessione di portare a bordo ed indossare il giubbetto salvagente. 3) E' consentito pescare con natante o barca solo ai soci residenti negli undici comuni componenti l'Associazione, muniti del permesso del concessionario sociale annuale. 4) I soci in possesso del permesso annuale non facenti parte degli undici comuni componenti l'Associazione possono pescare con la barca solo se accompagnati da un socio residente negli undici comuni dell'Associazione in possesso del permesso annuale. 5) I pescatori non soci per pescare con la barca devono essere in possesso: a) del permesso giornaliero sociale, b) essere accompagnati da un socio residente negli undici comuni dell'Associazione in regola con il permesso annuale. 6) Il socio che intende pescare con la barca non può assolutamente intralciare la pesca al socio che la effettua dalla riva e comunque deve tenersi ad un minimo di 50 m dalla riva stessa , pena, il ritiro immediato del permesso sociale per un periodo stabilito di volta in volta dalla commissione disciplinare dell'APBS. 7) La pesca con la barca è consentita dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno. 8) Per il lago di Cavedine, è vietato pescare a meno di 100 mt. dalle foce del Rimone I° e a meno di 50 metri dalle boe della presa ENEL. 9) Per il lago di S. Massenza e vietato pescare a meno di 100 mt. dallo scarico ENEL. 10) E' fatto obbligo di ormeggiare, a fine pesca, il natante a riva con catena e lucchetto. 11) Prima di iniziare la pesca la barca va ancorata, è vietata la pesca a traina in tutte le acque. 12) E' vietata la pesca con la barca o natante in loc. Laghisol nel lago di Cavedine. 13) E' severamente vietato portare a bordo e usare l'ecoscandaglio. 14) Il pescatore prima di iniziare la pesca con la barca dovrà indicare oltre alla zona di pesca anche la sigla * (esempio zona E*).
N.B. per quanto non contemplato nel presente Regolamento Interno, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pesca della Provincia Autonoma di Trento.
REGOLAMENTO PESCA ALL’ANGUILLA
La pesca all’ anguilla è sospesa come da provvedimento provinciale. |
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