Regolamento 2024

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 2024

Principali modifiche al regolamento associativo 2024 a  tutela del patrimonio ittico selvatico esistente attraverso l’estensione delle acque tutelate e l’introduzione di nuovi elementi di tutela per alcune specie. In particolare:

Allungata la zona GNK – RIMONE «NUOVO» ora estesa dal ponte in località Ponte Olivetti al Dos dei Pini.
ZONA NO KILL SOLO MOSCA. Lunghezza da circa 500 m a circa 1400 m (un terzo della lunghezza complessiva del Rimone)
Non toccata la precedente zona pronta pesca in vista delle possibili nuove concessioni di immissione materiale adulto. Tutelato principalmente il Temolo che – da alcuni anni – si sta riprendendo soprattutto nella zona centrale del tratto in questione.

Allungata la zona UNK1 – FIUME SARCA ora estesa dall’inizio della pista ciclabile in località Ceniga in direzione Arco alla Località Moletta.
ZONA NO KILL MOSCA E SPINNING. Lunghezza da circa 700 m a circa 2.000 mt (7% della lunghezza complessiva del Sarca)
Non toccate zone pronta pesca.
Tutelata principalmente la Trota Lacustre e la Trota Fario selvatica

Aggiunta della zona UNK3 in continuità – a valle – della zona UNK2. Dalla presa della pescicoltura Mandelli alla Centrale HYDRO DOLOMITI di Torbole (inizio bandita).
Lunghezza 1.000 metri (4% della lunghezza complessiva del Sarca)
La UNK2 rimane zona NO KILL MOSCA
La UNK3 diventa zona NO KILL MOSCA E SPINNING
Non toccate zone pronta pesca.
Tutelata principalmente la Trota Lacustre e la Trota Fario selvatica

TUTELA DEL LUCCIO
E’ consentito trattenere al massimo 5 LUCCI ALL’ANNO con un massimo di 1 luccio al giorno (nel 2023 erano 2), la pesca è consentita solo con l’utilizzo di esche artificiali, è inoltre obbligatorio l’utilizzo del terminale in acciaio o fluoro carbon di diametro minimo di 0.8 mm, è vietato l’utilizzo del boga grip (pinza salpa pesce) per recuperare il pescato.

TUTELA DEL COREGONE
Misura minima 35cm (nel 2023 erano 30cm).

TUTELA DELA TROTA LACUSTRE
Portata la misura minima della trota Lacustre da 35 a 40 cm in conformità alle indicazioni del Regolamento provinciale di Pesca del 30/12/2020.

 

Regolamento interno 2024

Il presente regolamento interno relativo alla stagione di pesca ha ottenuto il visto di approvazione da parte dell’ufficio provinciale competente ai sensi dell’art. 18 del regolamento provinciale della pesca. Il presente libretto uscite e controllo catture è di proprietà dell’Associazione Pescatori Dilettanti Basso Sarca e va restituito al termine della stagione di pesca entro il primo di marzo dell’anno successivo. I dati personali riportati nel presente libretto vengono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (informativa trattamento dati pubblicata su www.apbs.it). Il socio, e ogni altro pescatore, con il versamento della quota, o con l’acquisto di ogni altro tipo di permesso di pesca associativo, riconosce, accetta e si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento. Conferma inoltre la consapevolezza di esercitare la pesca nelle acque in concessione all’Associazione a proprio esclusivo rischio e pericolo ed esonera in ogni caso l’Associazione concessionaria da tutte le responsabilità per eventuali danni o si­nistri. Si dichiara inoltre consapevole che gli potrà essere richiesto di risarcire gli interessati per ogni e qualsiasi danno, a chiunque provocato, nell’esercizio della pesca. Il Permesso di pesca annuale rilasciato dall’Associazione concessionaria decorre dalla data del rilascio ed è valido fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per favorire l’avvicinamento alla pesca dei ragazzi, l’Associazione propone Il permesso associativo gratuito ai minori di 14 anni pagando solamente la quota associativa di 10 €. I minori di 14 anni per esercitare la pesca devono essere accompagnati da un socio maggiorenne in possesso del permesso APBS per l’anno in corso. Le catture effettuate congiuntamente (minore di 14 anni + accompagnatore) vanno segnate sul libretto dell’accompagnatore (massimo 4 salmonidi/giorno tra minore ed accompagnatore). I minorenni in possesso di regolare licenza di pesca, abilitazione provinciale “ove applicabile” e tessera associativa in corso di validità potranno acquistare un normale permesso di pesca annuale.

ART. 1 – ESERCIZIO DELLA PESCA E COMPORTAMENTO DEL PESCATORE

a) L’esercizio della pesca è legato al possesso della licenza di pesca, dell’abilitazione provinciale alla stessa e del presente permesso di pesca associativo. La licenza di pesca o altro documento equivalente rilasciato dagli Stati membri dell’Unione europea, dalle regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano ha validità sul territorio della provincia autonoma di Trento.

b) Non è richiesta la licenza di pesca ai minori di sedici anni, purché accompagnati da un titolare di licenza alla pesca. Al compimento del 16mo anno il titolare del permesso, per continuare a pescare, dovrà essere in possesso sia della licenza di pesca che dell’abilitazione provinciale alla pesca; in caso contrario il permesso associativo è da ritenersi ANNULLATO.

c) Il pesce trattenuto – ad eccezione del pesce da utilizzarsi come “vivo” – deve essere immediatamente soppresso e conservato integro sul luogo di pesca e non è cumulabile con quello di altri pescatori.

d) È vietato trattenere vivi in retini, nasse o altri attrezzi le seguenti specie: ibrido marmorata/fario, trota marmorata, trota fario, trota iridea, trota lacustre, coregone, salmerino, temolo, carpa, tinca e luccio.

e) È vietato acquistare, vendere e permutare il pescato.

f) Durante l’anno il pescatore è tenuto a rispettare eventuali divieti di pesca attuati in occasione di gare organizzate dall’Associazione o comunque autorizzate dalla Provincia Autonoma di Trento.

g) Il pescatore deve comportarsi correttamente nei confronti degli altri pescatori e portare rispetto al personale addetto alla vigilanza ed ai membri degli Organi Sociali.

h) Si raccomanda il massimo rispetto delle proprietà altrui.

i) Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, i pescatori devono consegnare i documenti attestanti il diritto di pesca; chi effettua la pesca da barca, su richiesta da parte del personale addetto alla sorveglianza, deve raggiungere la riva.

j) Il pescatore – a richiesta del personale incaricato alla vigilanza – è tenuto a salpare immediatamente la lenza, mostrando esche e mezzi utilizzati.

k) Per consentire i necessari controlli, i pescatori sono obbligati ad aprire i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora.

l) I pescatori, sia in barca che a riva, non possono intralciare l’esercizio della pesca di altri pescatori già sul posto.

m) È severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (comprese scatolette porta esche) nelle zone di pesca sia sulla riva che in acqua. È vietata la pulizia del pescato sul luogo di pesca e zone limitrofe.

n) Si richiede a tutti i pescatori di prestare la massima attenzione ai cartelli riportanti “possibilità di piene improvvise” in modo particolare sul fiume Sarca località Limarò;

o) Si richiede a tutti i pescatori di prestare la massima attenzione nell’utilizzo di canne al carbonio o leghe similari in corrispondenza di linee elettriche o durante i temporali.

p) Tutti i soci sono invitati a segnalare immediatamente ai Guardiapesca le infrazioni e i casi di inquinamento o danneggiamento ambientale di cui venissero a conoscenza.

ART. 2 – ACQUE IN CONCESSIONE, ACQUE IN CONVENZIONE E ZONE DI PESCA

a) Le acque in CONCESSIONE all’Associazione sono le seguenti:

ACQUE CORRENTI: fiume Sarca dalla passerella del Limarò alla foce con il lago di Garda, Rimone “nuovo”, Rimone “vecchio”, torrenti Varone, Varoncello, Albola, Salagone, Salone, Saloncello, Bordellino, Galanzana, Magnone, Rio Secco, Acqua Fredda, Roggia di Vezzano, Roggia di Calavino, Roggia di Ranzo.

ACQUE FERME: lago di S. Massenza, lago di Toblino, lago di Cavedine, lago di Lagolo e lago di Tenno. Le stesse si suddividono, ai fini dell’esercizio della pesca, nelle zone riportate nelle pagine seguenti.

b) Le acque in CONVENZIONE con l’Associazione Pescatori Valle di Ledro sono le seguenti:

ACQUE FERME: Lago di Ledro.

ZONA ACQUA TRATTO
A Fiume Sarca Dal ponte sulla statale in località Sarche al Ponte del Gobbo situato a nord dell’abitato di Pietramurata – Dall’opera di presa presso l’abitato di Pietramurata al ponte sulla statale a nord dell’abitato di Drò.
B Rimone “vecchio” Dal lago di Cavedine allo sbocco nel fiume Sarca.
C Lago Santa Massenza Tutto ad esclusione zona della centrale HY-DRO DOLOMITI di Santa Massenza e della zona di divieto di pesca in prossimità dello scarico HYDRO DOLOMITI.
D Lago di Toblino Tutto ad esclusione della zona biotopo (vedere cartina).
E Lago di Cavedine Tutto ad esclusione della zona di presa della Centrale HYDRO DOLOMITI.
F Lago di Lagolo Tutto
G Rimone “nuovo” Dalla galleria di uscita del Lago di Toblino al Ponte in località Ponte Oliveti – Dal ponte presso l’azienda agricola Pedrotti al ponte presso il Lago di Cavedine (vedi tabelle di confine).
H Varone Dalla località “quadri” (pescicoltura in locali­tà Deva) alla foce nel lago di Garda, escluso il tratto dalla Cartiera di Varone fino al ponte in località Pasina.
I Varoncello Tutto
K Fiume Sarca Dalla centrale di HYDRO DOLOMITI in località Linfano (fine bandita) alla foce con il lago di Garda
L Albola Tutto
M Salone e Saloncello Tutto
LE Lago di Ledro Tutto ad esclusione delle seguenti zone:

Zona Archeologica fino a 50 metri;

Zona foce torrente Massangla a Pieve di Ledro sino a 40 metri;

Prossimità della località “Presa” pescando entro l’area delimitata dalle boe dell’Enel;

Presso l’associazione Vela a Pieve di Ledro nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto dalle ore 8.00 alle ore 20.00

N Torrenti comune

Tenno

Tutti ad esclusione del torrente Magnone zona quadri e del tratto per 100 metri a monte e a valle del ponte in località Buson (ex panificio Menotti)
O Lago di Tenno  
P Fiume Sarca loc. Limarò Dalla passerella sul Limarò fino al ponte sulla statale in località Sarche (vedi tabelle di confine).
Q Roggia di Calavino Tutto
R Roggia di Vezzano Tutto
S Galanzana e Bordellino Tutto
T Salagone Tutto
U Fiume Sarca Dal ponte di Drò (centro paese) all’inizio della pista ciclabile in località Ceniga in direzione Arco – Dall’abitato frazione Moletta di Arco al ponte di Arco (centro paese).
V Fiume Sarca Dal Ponte del Gobbo situato a nord dell’abitato di Pietramurata a via delle Ghiaie (Dosso delle Scuole)
W Fiume Sarca Dal ponte di Arco (centro paese) alla traversa presso lo stabilimento Aquafil in località Linfano di Arco.
X Varone Dal ponte vecchio della cartiera Fedrigoni fino al ponte in località Pasina.
Y Fiume Sarca Dal ponte sulla statale a nord dell’abitato di Drò al ponte di Drò (centro paese).
Z Rimone “nuovo” Dal Doss dei Pini in località Pergolese fino al ponte presso l’azienda agricola Pedrotti.
GNK Rimone “nuovo” Dal ponte in località Ponte Oliveti al Doss dei Pini.

ZONA NO KILL SOLO MOSCA

UNK1 Fiume Sarca Dall’inizio della pista ciclabile in località Ceniga in direzione Arco all’abitato frazione Moletta di Arco.

ZONA NO KILL MOSCA E SPINNING

UNK2 Fiume Sarca Dalla traversa presso lo stabilimento Aquafil in località Linfano di Arco alla presa della pescicoltura in località Linfano di Arco.

ZONA NO KILL SOLO MOSCA

UNK3 Fiume Sarca Dalla presa della pescicoltura in località Linfano di Arco alla centrale HYDRO DOLOMITI di Torbole (inizio bandita).

ZONA NO KILL SOLO MOSCA E SPINNING

ART. 3 – APERTURA E CHIUSURA ACQUE

ZONA DATA APERTURA DATA CHIUSURA GIORNI DI APERTURA
C 01 gennaio 31 dicembre Tutti i giorni escluso il venerdì
D–E 01 gennaio 31 dicembre Tutti i giorni
A-B-G-H–I–L-U–X Seconda domenica di febbraio 30 settembre Tutti i giorni escluso il venerdì
K Seconda domenica di febbraio 30 settembre Lunedì, mercoledì, sabato, domenica
V-W-Y-Z Seconda domenica di febbraio 31 ottobre Tutti i giorni escluso il venerdì – pesca consentita nel mese di ottobre vedi art. 16
GNK-UNK1-UNK2-UNK3 Seconda domenica di febbraio 31 ottobre Tutti i giorni – pesca consentita nel mese di ottobre vedi art. 16
O 01 gennaio 31 dicembre Tutti i giorni escluso il venerdì
F 01 gennaio 31 dicembre Tutti i giorni
P 01 maggio 30 settembre Solo giovedì e domenica
M-Q-R-S-T Prima domenica di giugno 30 settembre Solo domenica
N Prima domenica di giugno 30 settembre Tutti i giorni escluso il venerdì
LE 01 gennaio 31 dicembre Tutti i giorni

a) La pesca nelle acque correnti nelle zone GNK, UNK1, UNK2 e UNK3 (NO KILL) è consentita tutti i giorni della settimana, è inoltre consentita la pesca nel mese di ottobre come da art. 16 del presente regolamento

b) La pesca nella zona P “LIMARÒ” è consentita solo nelle giornate di giovedì e domenica.

c) La pesca nella zona K “SARCA FOCE” è consentita solo nelle giornate di lunedì, mercoledì, sabato e domenica.

d) La pesca nelle altre acque correnti è consentita tutti i giorni della settimana escluso il venerdì.

e) La pesca nelle acque ferme dei Laghi di Santa Massenza e Tenno è consentita tutti i giorni della settimana ad esclusione del venerdì.

f) La pesca nelle rimanenti acque ferme è consentita tutti i giorni della settimana.

g) Qualora un lago, uno stagno, un bacino artificiale sia per la maggior parte coperto di ghiaccio, è vietata la pesca negli stessi e nei loro immissari fino alla distanza di 100 m. dall’acqua stagnante (Norme per l’esercizio della pesca nella provincia di Trento).

h) La pesca è altresì consentita tutti i giorni festivi anche se non ricadenti nelle giornate di apertura riportate nella tabella precedente, ad esclusione delle zone M – P – Q – R – S – T.

i) Tutte le acque in concessione sono chiuse alla pesca dal 1° ottobre fino alla data di apertura sopra specificata ad esclusione dei laghi (zone C – D – E – F – O) e di alcune acque correnti (vedere specifico regolamento per la pesca nel mese di ottobre) che rimarranno aperte fino al 31 ottobre, con esclusione della pesca ai salmonidi.

j) Nel Lago di Ledro (acque in convenzione) la pesca è consentita tutto l’anno.

k) La pesca è consentita da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto (orario astronomico) come da orario segnato sul libretto segna catture.

ART. 4 – STRUMENTI ED ESCHE

a) In tutte le acque in concessione all’Associazione è permessa la PESCA A PRELIEVO NULLO (CATCH & RELEASE) solo se sono state barrate le apposite caselle sul permesso segna catture. Modalità ed esche consentite sono riportate all’art. 10 del presente regolamento.

b) È vietato portare sul luogo di pesca esche non consentite nella specifica zona di pesca.

c) È consentito pescare con il pesce morto di qualsiasi specie; per la pesca con il pesce vivo è ammesso esclusivamente l’uso di specie autoctone (sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite e barbo comune).

d) In tutte le acque è vietata la raccolta di macro-invertebrati dal 01/01 al 30/04.

e) La raccolta di esche naturali negli alvei è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile; tale raccolta è sempre vietata nelle acque chiuse alla pesca. I ciottoli asportati devono essere rimessi in acqua al loro posto.

f) È consentito l’uso dei natanti (barca a remi e/o vela compresi belly boat e canoe o similari) solo nei laghi di S. Massenza e Cavedine dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre nel Lago di Ledro è consentito tutto l’anno (vedere ART. 9 – REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL NATANTE). L’utilizzo dei natanti è vietato nel Lago di Toblino come da verbale di deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 160 del 21 gennaio 2003 e nel Lago di Lagolo.

g) Fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento provinciale, è consentito l’uso delle tecniche ed esche richiamate nella seguente tabella.

ACQUE FERME

ZONA STRUMENTI ED ESCHE
C-D-E È consentito l’uso di tutte le esche ad esclusione del bigattino (larva di mosca carnaria). È consentito l’uso contemporaneo di due canne con una distanza massima tra le stesse di 3 metri; que­ste ultime possono essere armate con un solo amo per le esche naturali e, per la “moschiera” o “camolera”, con non più di 3 ami o esche artificiali sulla singola canna. Se si pesca con una sola canna, è consentito l’uso di un solo amo per le esche naturali oppure, per la sola “moschiera” o “camolera”, un massimo di cinque (5) ami. Le canne dovranno essere sorvegliate. L’uso della barca è permesso tutto l’anno; è vietato nel lago di Toblino. La pesca per tutte le specie – ad esclusione dei salmonidi – è consentita anche nel mese di ottobre. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)
F È consentito l’uso di tutte le esche. Per il solo bigattino (larva di mosca carnaria) è permesso l’uso di un quantitativo max. di 50 gr. e della pastura con sostanze vegetali quantitativo max. 1 kg bagnata. È consentito l’uso di una sola canna qualsiasi sia la tecnica di pesca adottata (esche naturali o artificiali); per il solo uso delle esche naturali è consentito l’utilizzo di un solo amo. La canna dovrà essere sorvegliata. È vietata la pesca con la barca. La pesca per tutte le specie – ad esclusione dei salmonidi – è consentita anche nel mese di ottobre. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)
O È consentito l’uso di tutte le esche, per il solo bigattino (larva di mosca carnaria) è permesso l’uso di un quantitativo max. di 50 gr. Per i ciprinidi è consentito l’uso della pastura con sostanze vegetali quantitativo max. 1 kg bagnata. È consentito l’uso contemporaneo di due canne con una distanza massima tra le stesse di 3 metri; queste ultime possono essere armate con un solo amo per le esche naturali e, per la “moschiera” o “camolera”, con non più di 3 ami o esche artificiali sulla singola canna. Se si pesca con una sola canna, è consentito l’uso di un solo amo per le esche naturali oppure, per la sola “moschiera” o “camolera”, un massimo di cinque (5) ami. Le canne dovranno essere sorvegliate. È consentita la pesca dall’isola. È vietata la pesca con la barca. La pesca per tutte le specie – ad esclusione dei salmonidi – è consentita anche nel mese di ottobre. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)
LE Come da regolamento Associazione sportiva dilettantistica Pescatori Valle di Ledro: La pesca notturna è consentita dal 1° luglio al 30 settembre per le specie: carpa, tinca e bottatrice. E’ consentita l’uso contemporaneo di 2 canne con un massimo di tre ami o di tre ancorette ciascuna; E’ consentito l’uso di montatura di 5 ami per la camolera e per la moschiera con una sola canna; L’uso di pastura è limitato a 500 grammi di sostanza vegetale al giorno. E’ consentito l’uso dei seguenti pesci quali esche vive solo se appartenenti alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite, barbo comune compresa la larva di mosca carnaria (bigattino). Il pescatore che intende pescare con la barca può esercitare la pesca tutto l’anno, rispettando quanto sotto: distanza di 10 metri tra le barche; distanza di ancoraggio dalla riva oltre i 50 metri in presenza di pescatore sulla sponda del lago. La pesca con la tirlindana è consentita per tutto l’arco dell’anno da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto, nei mesi di luglio e agosto vige la seguente limitazione di orario: al mattino fino alle 9.30 e alla sera dopo le ore 19.00; E’ vietato esercitare la pesca dai pontili; E’ vietato portare a bordo e usare l’ecoscandaglio durante l’uscita a pesca.

ACQUE CORRENTI

ZONA STRUMENTI ED ESCHE
A-B-G-K-U-V-W-Y-Z È consentito l’uso di tutte le esche ad esclusione del bigattino (larva di mosca carnaria). E’ Consentito l’uso di una sola canna armata di un solo amo per le esche naturali, la stessa dovrà essere sorvegliata. Per la pesca con “camolera” o “moschiera” è consentito l’uso di una sola canna con, al massimo, 2 (due) ami. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)
H-I-L-M-N-Q-R-S-T-X È consentito l’uso delle sole esche naturali ad esclusione del bigattino (larva di mosca carnaria). È Consentito l’uso di una sola canna armata di un solo amo, la stessa dovrà essere sorvegliata. Nella Zona “N” l’amo deve avere apertura minima di 1 cm. Permessa la pesca CATCH & RELEASE; in questo caso è consentito anche l’uso delle esche artificiali come da successivo art. 10.

Per le altre zone vedere ART. 6 – BANDITE, BIOTOPI E ALTRE ZONE SOGGETTE A NORME PARTICOLARI.

ART. 5 – LIMITI DI CATTURA, MISURE MINIME, PERIODI DI ESERCIZIO E DIVIETO DI PESCA

a) Per i salmonidi è consentita la cattura massima di 4 pezzi al giorno e di 150 (centocinquanta) pezzi per ogni permesso annuale.

b) Raggiunti i 150 (centocinquanta) salmonidi catturati, il socio che intenda esercitare ancora la pesca potrà acquistare un nuovo libretto catture.

c) PESCA AL LUCCIO – È consentito trattenere al massimo 5 LUCCI ALL’ANNO e MASSIMO 1 LUCCIO AL GIORNO, LA PESCA AL LUCCIO È CONSENTITA SOLO CON L’UTILIZZO DI ESCHE ARTIFICIALI, è inoltre obbligatorio l’utilizzo del terminale in acciaio o fluoro carbon di diametro minimo di 0.8 mm, è vietato l’utilizzo del boga grip per salpare il pescato.

d) Con il permesso di pesca associativo per ragazzi minori di 14 anni il limite massimo di catture – cumulative con quelle dell’accompagnatore e registrate sul segna catture di quest’ultimo – è di 4 salmonidi al giorno.

e) Limiti di cattura giornaliera (ad esclusione delle zone speciali – vedere ART. 6 – BANDITE, BIOTOPI E ALTRE ZONE SOGGETTE A NORME PARTICOLARI): Massimo 4 salmonidi al giorno (5 per il solo Lago di Ledro) di cui: max 2 trote lacustri – max 3 salmerini alpini – max 4 coregoni (3 per il Lago di Ledro). Inoltre, vi sono i seguenti limiti per le altre specie: max 1 luccio – max 30 persici reali;

f) Catturato il quarto (4) salmonide cessa la validità del permesso per l’intera giornata e la pesca è vietata per qualsiasi specie

g) La misura del pesce va presa dall’apice della testa all’estremità della pinna caudale.

h) I pesci di misura inferiore alla minima prescritta eventualmente catturati vanno liberati con la massima cura bagnandosi le mani prima di toccarli. Quando non sia possibile liberare l’amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza, possibilmente senza estrarre il pesce dall’acqua.

i) Il pescatore non può comunque catturare e trattenere più di 5 kg complessivi di pesce al giorno, indipendentemente dalle singole specie. È consentito superare il limite complessivo di peso sopra indicato nel caso in cui il limite medesimo sia superato con l’ultimo esemplare catturato.

l) Nella seguente tabella sono riportati, relativamente alle singole specie di pesce, i periodi di divieto e le misure minime previste.

SPECIE PERIODO DI DIVIETO ACQUE FERME PERIODO DI DIVIETO ACQUE CORRENTI MISURA MINIMA
Trota Iridea 01.10 – 31.12 01.10 – 31.01 cm. 22
Trota Fario e ibrido con la Marmorata 01.10 – 31.12 01.10 – 31.01 cm. 22
Trota Fario, Ibrido e Iridea Zona K (Sarca Foce) // 01.10 – 31.01 cm. 30
Trota Lacustre 01.10 – 31.12 01.10 – 31.01 cm. 40
Trota Marmorata La pesca della trota marmorata è vietata tutto l’anno
Coregone 01.10 – 31.01 01.10 – 31.01 cm. 35
Temolo La pesca del temolo è vietata tutto l’anno
Salmerino Alpino 01.10 – 31.12 01.10 – 31.01 cm. 22
Salmerino di Fonte 01.10 – 31.12 01.10 – 31.01 cm. 22
Anguilla La pesca all’anguilla è chiusa tutto l’anno fino a nuovo provvedimento della Provincia Autonoma di Trento
Barbo // // cm. 15
Carpa 01.06 – 30.06 01.06 – 30.06 cm. 30
Luccio 01.03 – 30.04 01.03 – 30.04 cm. 60
Persico Reale 15.04 – 15.05 15.04 – 15.05 cm. 15
Tinca 01.06 – 30.06 01.06 – 30.06 cm. 25

m) Per il solo Lago di Ledro valgono le seguenti limitazioni (come da regolamento dell’Associazione sportiva dilettantistica Pescatori Valle di Ledro)

SPECIE PERIODO DIVIETO MISURA MINIMA CATTURE GIORNALIERE CATTURE SETTIMANALI
Trota iridea 01.10-31.12 30 cm 5 20
Trota fario 01.10-31.12 30 cm 5 20
Trota lacustre 01.10-31.12 30 cm 5 20
Coregone 01.11-15.01 30 cm 3 15
Trota marmorata 01.10-31.12 30 cm 2 8
Persico reale 15.04-15.05 15 cm 30 //
Carpa 01.06-30.06 30 cm // //
Tinca 01.06-30.06 25 cm // //
Anguilla La pesca all’anguilla è chiusa tutto l’anno fino a nuovo provvedimento della Provincia Autonoma di Trento
Luccio 01.03-30.04 60 cm 2 //
Sarda tutti i martedì nei mesi di maggio giugno e luglio 15 cm // //

ART. 6 – BANDITE, BIOTOPI E ALTRE ZONE SOGGETTE A NORME PARTICOLARI

a) I pescatori sono tenuti al rispetto delle bandite di pesca segnalate in corrispondenza di dighe o sbarramenti.

b) Le zone soggette a particolari norme sono segnalate in modo da consentirne l’individuazione da parte del pescatore.

c) Sono zone soggette a particolari norme le seguenti porzioni di acque:

ACQUA LIMITI
Zona P Fiume Sarca Loc. Limarò Dalla passerella del Limarò al ponte sulla statale in località Sarche (vedi tabelle di confine). Sono consentite un totale di 15 uscite di pesca annuali. Chi proviene da altre zone di pesca non potrà avere con se né il pesce precedentemente pescato né esche non consentite. È consentita la pesca con una sola canna utilizzando unicamente le tecniche SPINNING e MOSCA. Per la sola pesca a mosca è consentito l’uso di due mosche sulla stessa lenza. È espressamente vietato l’utilizzo di artificiali siliconici, gomme, pastelle ed esche naturali. Zona con uscite di pesca limitate. Utilizzare apposito segna capi posto nelle ultime pagine del presente libretto. Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.
Zona D – Lago di Toblino Biotopo Le zone interdette alla pesca sono indicate nella cartina allegata: zona rossa sempre interdetta, zona gialla interdizione limitata fra il 15 marzo e il 30 giugno di ogni anno. In tale zona è vietato entrare in acqua.
Zona GNK – Rimone nuovo ZONA NO KILL SOLO MOSCA – Dal ponte in località Ponte Oliveti al Doss dei Pini. In detta zona la pesca è consentita unicamente con la tecnica di pesca a MOSCA e TENKARA, una sola canna, con massimo due ami senza ardiglione, mosca secca, sommersa, ninfa, streamer. Ogni pesce catturato va immediatamente rilasciato con la massima cura possibilmente senza estrarlo dall’acqua. Sono vietate le esche naturali. Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.
Zona UNK1 – Sarca ZONA NO KILL MOSCA E SPINNING– Dall’inizio della pista ciclabile in località Ceniga in direzione Arco all’abitato frazione Moletta di Arco. È consentita la pesca con una sola canna utilizzando unicamente le tecniche SPINNING, MOSCA E TENKARA.

NO KILL SPINNING – consentite tutte le esche artificiali (gomme, minnow, rotanti, ondulanti ecc.) con ami privi di ardiglione (no ancorette), non è consentito l’uso di aromatizzanti.

NO KILL MOSCA – è consentito l’uso di due mosche, mosca secca, sommersa, ninfa, streamer. Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.

Zona UNK2 – Sarca ZONA NO KILL SOLO MOSCA– Dalla traversa presso lo stabilimento Aquafil in località Linfano di Arco alla presa della pescicoltura in località Linfano di Arco. In detta zona la pesca è consentita unicamente con la tecnica di pesca a MOSCA e TENKARA una sola canna, con massimo due ami senza ardiglione, mosca secca, sommersa, ninfa, streamer. Ogni pesce catturato va immediatamente rilasciato con la massima cura possibilmente senza estrarlo dall’acqua. Sono vietate le esche naturali. Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.
Zona UNK3 – Sarca ZONA NO KILL MOSCA E SPINNING– Dalla presa della pescicoltura in località Linfano di Arco alla centrale HYDRO DOLOMITI di Torbole (inizio bandita). È consentita la pesca con una sola canna utilizzando unicamente le tecniche SPINNING, MOSCA E TENKARA.

NO KILL SPINNING – consentite tutte le esche artificiali (gomme, minnow, rotanti, ondulanti ecc.) con ami privi di ardiglione (no ancorette), non è consentito l’uso di aromatizzanti.

NO KILL MOSCA – è consentito l’uso di due mosche, mosca secca, sommersa, ninfa, streamer. Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.

Zona K Dalla centrale di HYDRO DOLOMITI in località Linfano alla foce con il lago di Garda. È consentito l’uso di tutte le esche ad esclusione del bigattino (larva di mosca carnaria). È consentito l’uso di una sola canna armata di un solo amo per le esche naturali, la stessa dovrà essere sorvegliata. Per la pesca con “camolera” o “moschiera” è consentito l’uso di una sola canna con, al massimo, 2 (due) ami. In detta zona la misura minima della trota è 30 cm ad esclusione della trota Lacustre la cui misura è fissata a 35 cm. In questa zona – è consentita la cattura massima di 3 (TRE) SALMONIDI al giorno. Chi proviene da altre zone di pesca non potrà avere con sé il pesce precedentemente pescato. Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)
Rimone nuovo DIVIETO DI PESCA dal ponte a monte del Lago di Cavedine fino allo sbocco nel lago (prendere a riferimento gli appositi cartelli di delimitazione)
Zona LE Zone interdette o con limitazioni: Zona Lago di Ledro Archeologica fino a 50 metri. Zona foce torrente Massangla a Pieve di Ledro sino a 40 metri. Prossimità della località “Presa” pescando entro l’area delimitata dalle boe dell’Enel. Presso l’associazione Vela a Pieve di Ledro nei mesi di giugno, luglio e agosto dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

d) Chi si reca a pescare nelle zone NO KILL o chi esercita nelle altre acque la pesca CATCH & RELEASE deve obbligatoriamente barrare sia l’apposita casella NO KILL nel libretto segna capi, sia tutte le caselle di catture dell’intera giornata.

e) In seguito alla convenzione in essere fra l’Associazione Pescatori Basso Sarca e HYDRO DOLOMITI inerente all’utilizzo del canale della Centrale di Fies (Dro), per l’accrescimento a titolo sperimentale dei salmonidi, essendo tale area proprietà privata di HYDRO DOLOMITI, l’accesso al canale e la pesca sono TASSATIVAMENTE VIETATI.

ART. 7 – PERMESSI – LIBRETTO USCITE E CONTROLLO CATTURE

a) Sono rilasciati permessi associativi annuali; detti permessi, sono personali e non cedibili.

b) Il presente libretto uscite e controllo catture è ad USO STRETTAMENTE PERSONALE e deve essere intestato alla singola persona fisica; NON PUÒ ESSERE VENDUTO, NOLEGGIATO O, TRASFERITO O CONCESSO ANCHE A TITOLO GRATUITO AD ALTRA PERSONA.

c) Il rilascio del permesso annuale è subordinato al pagamento della quota associativa e alla presentazione della licenza di pesca in regola. Il suo rinnovo è legato, oltre a quanto sopra indicato, anche alla restituzione del libretto uscite e catture debitamente compilato, compreso il riepilogo catture, ENTRO IL PRIMO MARZO DELL’ANNO SUCCESSIVO e alla mancanza di provvedimenti disciplinari pendenti a carico del richiedente. La restituzione del libretto è importante in quanto consente – analizzando i dati delle catture – di migliorare i piani di gestione delle acque. I dati ricavati dai libretti vanno comunicati annualmente alla Provincia Autonoma di Trento.

d) Il libretto uscite e controllo catture costituisce parte integrante del permesso; sul libretto, prima di iniziare l’attività di pesca, il pescatore deve segnare, con inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate sul libretto stesso la data e la zona di pesca e, di volta in volta, i capi catturati.

e) Il furto o lo smarrimento del presente libretto devono essere tempestivamente comunicati dal pescatore all’Associazione. Eventuale duplicato verrà rilasciato alla metà del costo del permesso dietro richiesta scritta dell’associato da inoltrare alla sede dell’associazione accompagnata da denuncia di smarrimento o furto presso le forze dell’ordine.

f) A fine stagione, prima della riconsegna dello stesso, va compilata a cura del pescatore la tabella di riepilogo delle catture.

g) Prima di iniziare l’attività di pesca, il pescatore dovrà con inchiostro indelebile: riportare nell’apposita casella la “zona di pesca”. Se si pesca con natante riportare, a fianco della zona di pesca, il simbolo * (es. E* per indicare la pesca con natante nel Lago di Cavedine). Se si pesca in modalità CATCH & RELEASE, barrare l’apposita casella NO KILL

h) In modalità prelievo, ad ogni cattura e prima di riprendere la pesca, indicare la zona di pesca, il periodo di pesca (M = Mattina, P = Pomeriggio), la specie di salmonide catturata (C = Coregone, F = Fario, I = Iridea, L = Lacustre, S = Salmerino).

i) Ad ogni cambiamento di zona, riportare nell’apposita casella la “zona di pesca”

j) È vietato segnare il pesce, sull’apposito spazio adibito a segna capi, prima della cattura.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Per la violazione accertata del presente regolamento, il permesso associativo (libretto catture) potrà essere immediatamente ritirato dal guardiapesca oppure potrà essere sospeso – anche successivamente la notifica della violazione – su decisione della Commissione Disciplinare.

b) In entrambi i casi il Presidente della Commissione Disciplinare comunicherà per iscritto al socio la sanzione comminata.

c) Se il libretto è stato ritirato contestualmente all’accertamento della violazione dal Guardiapesca, il periodo di sospensione parte dalla data del ritiro dello stesso.

d) Se il permesso non è stato ritirato contestualmente all’accertamento della violazione, il periodo di sospensione partirà dal giorno della consegna in associazione del permesso da parte del socio.

e) In mancanza della riconsegna del permesso associativo entro i termini indicati per iscritto dall’Associazione, quest’ultima si riserva la possibilità di NON rilasciare al contravventore per l’anno successivo il permesso di pesca associativo.

f) Alla scadenza del periodo di sospensione il socio potrà provvedere al ritiro del permesso di pesca previo accordo con il Presidente della Commissione Disciplinare.

g) Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice.

h) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Riva del Garda e/o di Trento.

i) Sanzioni previste dal presente regolamento associativo:

  1. per chiunque eserciti la pesca nelle zone no kill o opti per la pesca a prelievo nullo, senza l’uso del guadino: ritiro del permesso da 1 a 2 mesi;
  2. per chiunque eserciti la pesca con reti, o materiale esplosivo, con corrente elettrica o con sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica: ritiro del permesso da 1 a 3 anni;
  3. per ogni esemplare catturato, oltre il limite giornaliero o del permesso annuale: ritiro del permesso da 2 a 4 mesi (inteso per ogni singola cattura oltre il limite consentito);
  4. per ogni cattura non segnata sul libretto segna catture: ritiro del permesso da 1 a 3 mesi;
  5. per chiunque abbandoni rifiuti durante l’esercizio della pesca o pulisca il pescato nelle acque e zone limitrofe: ritiro del permesso da 1 a 3 mesi;
  6. per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi;
  7. per chiunque eserciti la pesca nei giorni di divieto: ritiro del permesso da 1 mese a 3 mesi;
  8. per chiunque detenga specie protette o vietate: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno;
  9. per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno;
  10. per chiunque eserciti la pesca nelle bandite: ritiro del permesso da 2 mesi a 1 anno;
  11. per chiunque effettui immissioni abusive di specie ittiche: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno;
  12. per chiunque non segni la zona, la giornata: ritiro del permesso da 1 a 2 mesi, per ogni singola infrazione;
  13. per pesca con pasturazione ed esche in zone non consentite: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi;
  14. pesca con più canne del consentito: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi;
  15. pesca con ecoscandaglio e qualsiasi altra attrezzatura elettronica atta a rilevare la profondità dei fondali e la presenza di ostacoli o di branchi di pesci: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno;
  16. chiunque si rechi a pescare nel Canale HYDRO DOLOMITI di Dro sarà perseguito in base all’art. 637 del Codice penale.

j) Per le infrazioni non previste dal presente regolamento associativo, sarà compito della Commissione Disciplinare stabilire di volta in volta i provvedimenti da adottare.

È facoltà della commissione disciplinare, sentiti i guardiapesca ed il socio contravventore, applicare sanzioni ridotte rispetto a quanto previsto.

Nella valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari, sarà considerato aggravante lo scorretto comportamento del socio nei confronti degli incaricati alla vigilanza senza distinzione fra guardiapesca effettivi o volontari. Nei casi ritenuti gravi il socio può essere espulso dall’Associazione.

I mesi di ritiro del permesso sociale vengono contati ed eventualmente scontati nei primi mesi dell’anno successivo.

Il socio trovato a pesca in periodo di ritiro del permesso sarà espulso dall’Associazione.

k) Si avvisa che, oltre alle sanzioni interne riportate nel presente regolamento, il verbale di infrazione verrà inviato alla Provincia Autonoma di Trento per l’applicazione delle sanzioni di carattere penale previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’Art. 22 della Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 “Norme per l’esercizio della pesca nella provincia di Trento”.

l) Per le infrazioni rilevate sulle acque zona P del fiume Sarca Località Limarò e nelle zone K, GNK, UNK1, UNK2 e UNK3 i provvedimenti disciplinari interni sono raddoppiati.

m) Tutti i casi contemplati e riconosciuti recidivi raddoppiano le sanzioni, fino al ritiro definitivo del permesso sociale.

n) Ogni pescatore associato è invitato a segnalare qualsiasi infrazione riscontrata sulle acque in concessione al personale di vigilanza o ai componenti il direttivo.

o) Oltre alla sanzione disciplinare, l’associazione si riserva di chiedere eventuale risarcimento dei danni nei confronti dei contravventori.

ART. 9 – REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL NATANTE

a) L’Associazione Pescatori Basso Sarca consente l’uso della pesca con natante (barca a remi e/o vela compresi belly boat, canoe o similari) unicamente nei laghi di Cavedine e di Santa Massenza.

b) La convenzione con L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Valle di Ledro consente la pesca con natante anche nel Lago di Ledro.

c) L’uso del natante è consentita tutto l’anno.

d) Per i soli laghi di Cavedine e di Ledro è consentito avere a bordo il motore da utilizzarsi nei termini consentiti dalla legge Provinciale in materia.

e) Nel Lago di Cavedine è consentito l’utilizzo del motore durante l’azione di pesca ma non è consentita la pesca a traina.

f) È fatto obbligo ad ogni possessore di natante ad essere assicurato contro ogni rischio per l’uso dello stesso nelle acque in nostra concessione di portare a bordo ed indossare il giubbetto salvagente.

g) Possono utilizzare il natante tutti i soci muniti di permesso associativo di pesca.

h) Nel lago di Cavedine, è vietato pescare a meno di 50 metri dalle boe della presa HYDRO DOLOMITI.

i) Nel lago di Cavedine è vietata la pesca con natante in località Laghisol; chi pesca nelle vicinanze del Laghisol deve tenersi ad una distanza delimitata dalla linea di congiunzione segnalata dai cartelli sulla riva.

j) Per il lago di Santa Massenza è vietato pescare con natante a meno di 100 m dallo scarico HYDRO DOLOMITI.

k) È vietata la pesca a traina ad eccezione del Lago di Ledro (concessa la pesca con la tirlindana).

l) Per il Lago di Ledro è obbligatorio rispettare una distanza di 10 metri tra le barche ed una distanza di ancoraggio dalla riva oltre i 50 metri in presenza di pescatore sulla sponda del lago.

m) Per il solo Lago di Ledro la pesca con la tirlindana è consentita per tutto l’arco dell’anno da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto: nei mesi di luglio e agosto è vietata dalle 9.30 del mattino fino alle ore 19.00.

n) È severamente vietato usare o anche solo detenere a bordo l’ecoscandaglio e qualsiasi altra attrezzatura elettronica atta a rilevare la profondità dei fondali e la presenza di ostacoli o di branchi di pesci.

o) Il pescatore prima di iniziare la pesca con il natante dovrà indicare oltre alla zona di pesca anche la sigla * (esempio zona E*).

p) Chi effettua la pesca da natante, su richiesta da parte della sorveglianza deve raggiungere la riva e permettere il controllo sia dei documenti attestanti il diritto di pesca che del natante.

q) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento interno, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pesca della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 10 – PESCA A PRELIEVO NULLO (CATCH & RELEASE)

a) La pesca a prelievo nullo può essere esercitata esclusivamente con le seguenti tecniche: pesca a SPINNING con esca munita di ami senza ardiglione o pesca a MOSCA e TENKARA con al massimo due ami senza ardiglione. Sono vietate le esche naturali.

b) La pesca a prelievo nullo CATCH & RELEASE (cattura e rilascio) può essere praticata in tutte le acque in concessione sia normali che NO KILL (si ricorda che nelle zone GNK ed UNK2 è consentita la sola pesca a mosca), purché all’inizio della giornata di pesca venga barrata l’apposita casella NO KILL nella sezione controllo uscite e tutte le relative caselle di cattura.

c) La pesca a prelievo nullo CATCH & RELEASE esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la pesca con modalità diverse in tutte le acque in concessione all’Associazione.

d) Non è consentito trattenere il pesce nell’arco dell’intera giornata.

e) Tutti i pesci catturati devono essere immediatamente rilasciati in acqua. Se necessario toccare il pesce per la slamatura, questo va fatto con la massima cura ed unicamente con mani bagnate. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO manipolare il pesce con le mani asciutte o con l’utilizzo di stracci. I pesci vanno liberati nel il minor tempo possibile.

f) Nelle zone NO KILL o per chi esercita nelle altre acque la pesca CATCH & RELEASE è obbligatorio l’uso del guadino (art. 16 c. 6 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 -legge provinciale sulla pesca).

ART. 11 – PESCA NEL MESE DI OTTOBRE – UNICAMENTE IN MODALITA’ NO KILL

Le zone dove è consentita la pesca nel mese di ottobre sono le seguenti:

ZONA ACQUA TRATTO TECNICA
GNK Rimone “nuovo” Dal ponte in località Ponte Oliveti al Dosso dei Pini.

 

SOLO MOSCA
Z Rimone “nuovo” Dal dosso dei Pini fino al ponte Pedrotti MOSCA E SPINNING
UNK1 Fiume Sarca Dall’inizio della pista ciclabile in località Ceniga in direzione Arco all’abitato frazione Moletta di Arco.

 

MOSCA E SPINNING
UNK2 Fiume Sarca Dalla traversa presso lo stabilimento Aquafil in località Linfano di Arco alla presa della pescicoltura in località Linfano di Arco.

 

SOLO MOSCA
UNK3 Fiume Sarca Dalla presa della pescicoltura in località Linfano di Arco alla centrale HYDRO DOLOMITI di Torbole (inizio bandita).

 

MOSCA E SPINNING
V Fiume Sarca Dal ponte del Gobbo fino alla traversa ENEL di Pietramurata MOSCA E SPINNING
Y Fiume Sarca Dal ponte della variante di Dro fino al ponte romano di Ceniga MOSCA E SPINNING
W Fiume Sarca Dal ponte di Arco fino alla traversa presso lo stabilimento Aquafil in località Linfano di Arco MOSCA E SPINNING

TECNICHE CONSENTITE NELLE ZONE SOLO MOSCA – Pesca a mosca con coda di topo, tenkara e valsesiana: 1 sola canna armata con non più di 2 ami privi di ardiglione (secca, ninfa e streamer). Sono vietate tutte le altre tecniche. Sono vietate le esche naturali.

TECNICHE CONSENTITE NELLE ZONE MOSCA/SPINNING – Pesca a mosca con coda di topo, tenkara e valsesiana: 1 sola canna armata con non più di 2 ami privi di ardiglione (secca, ninfa e streamer max 6 cm).

Spinning: 1 sola canna, sono consentite solo esche metalliche, minnow e altre esche rigide di max 6 cm con amo singolo senza ardiglione. Sono vietate le esche naturali.

È possibile andare a pesca tutti i giorni della settimana. Obbligatorio segnare data e zona di uscita nell’apposita sezione del permesso. A fine giornata è obbligatorio segnare il totale delle catture/rilasci per le diverse specie di salmonidi riportate nella tabella catture riepilogativa.

Non è consentito trattenere alcuna specie di salmonide.

Il pesce allamato non può essere spiaggiato, deve essere slamato in acqua o sopra all’acqua sollevandolo per qualche secondo per facilitarne l’operazione, bagnandosi le mani prima di toccarlo, è obbligatorio l’uso del guadino. È ASSOLUTAMENTE VIETATO manipolare il pesce con le mani asciutte o con l’utilizzo di stracci.

Le zone sono segnalate con appositi cartelli ad inizio e fine zona “PESCA MESE DI OTTOBRE”.